Assegno di natalità detto “Bonus Bebè”

La Legge di Bilancio 2020 ha esteso l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino. La suddetta prestazione è stata estesa con criterio “universalistico” e ricalcolata in base a nuove soglie di ISEE.

Analogamente a quanto previsto per gli eventi avvenuti nel 2019, anche per i nati, adottati o in affidamento preadottivo nel corso del 2020 è stata riconosciuta una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo.

I nuovi importi previsti dalla legge di Bilancio 2020 sono i seguenti:

•          In presenza di ISEE (in corso di validità) non superiore a 7.000 € annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 € annui o 2.304 € annui in caso di figlio successivo al primo, (160 € al mese per il primo figlio o 192 € al mese per figlio successivo al primo);

•          se l’ISEE (in corso di validità) è superiore a 7.000 € annui, ma non superiore a 40.000 €, l’assegno di natalità è pari a 1.440 € annui o 1.728 € annui in caso di figlio successivo al primo (120 € al mese per il primo figlio o 144 € al mese per figlio successivo al primo);

•          ISEE (in corso di validità) superiore a 40.000 €, l’assegno di natalità è pari a 960 € annui o 1.152 € annui in caso di figlio successivo al primo, (80 € al mese per il primo figlio o 96 € al mese per figlio successivo al primo).

La durata massima di pagamento dell’assegno non può essere superiore a 12 mensilità.

In assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto), per gli eventi di nascita o adozione avvenuti nel 2020, contrariamente a quanto previsto dalla normativa precedente, l’assegno di natalità verrà comunque corrisposto. La prestazione in suddetto caso sarà erogata nella misura minima di 80 € al mese (96 € in caso di figlio successivo al primo). Nel caso di cui sopra, l’Inps invierà una comunicazione al richiedente avvertendolo che in mancanza di valida certificazione è riconosciuto soltanto l’importo minimo dell’assegno.

Gli ulteriori requisiti previsti per accedere alla prestazione dovranno essere auto dichiarati al momento della domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci (art. 76, D.P.R. n.445/2000). Le Strutture territoriali dell’INPS effettueranno i controlli sulle varie autodichiarazioni procedendo alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito.

Nel caso in cui un ISEE valido venga presentato successivamente al momento della presentazione della domanda di assegno, l’importo potrà essere integrato della differenza spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia scaturito un ISEE minorenni valido..

La domanda di assegno può essere presentata  tramite piattaforma online dell’INPS (https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53454&lang=IT) o tramite Patronato.

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